Lo Statuto

Lo Statuto della SISST è, al momento, in fase di aggiornamento in virtù dell’adeguamento al Codice del Terzo Settore. Verrà pubblicato sul sito non appena saranno ultimate le relative modifiche.

19 luglio, 2019

  • ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

È costituita un’Associazione denominata:

Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico

(anche brevemente SISST).

L’Associazione ha sede legale a Milano in Viale Gozzadini, 19 a Bologna (BO).

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

 

  • ARTICOLO 2 – SCOPO

L’Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

L’Associazione intende fornire ai propri associati [professionisti, studiosi e ricercatori della materia o, comunque interessati alla materia, enti pubblici e privati] qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, i loro riferimenti teorico o pratici e le loro funzioni, ogni idoneo supporto nella ricerca, documentazione, studio e approfondimento delle sindromi cliniche legate allo stress traumatico, avvalendosi del contributo di ogni disciplina scientifica e di ogni struttura o servizio correlati.

 

  • ARTICOLO 3 – OBIETTIVI

L’Associazione, condividendo i principi e le linee guida della Società Europea ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies) della quale intende diventare Società membro, si prefigge i seguenti obiettivi:

  • promuovere nella Società Italiana lo studio del trauma psicologico, contribuendo e diffondendo la conoscenza circa le conseguenze causate da esperienze e/o eventi traumatici per gli individui e per la comunità;
  • promuovere la diffusione di trattamenti efficaci e basati su evidenza scientifica ai fini di prevenire e curare le conseguenze del trauma psicologico nell’individuo e nella comunità;
    mantenere adeguati standard professionali e scientifici;
  • promuovere e favorire la collaborazione fra individui e organizzazioni a livello nazionale ed europeo su comuni temi di interesse scientifico, culturale e terapeutico;
  • promuovere e divulgare i traguardi raggiunti dalla ricerca nel campo del trauma psicologico attraverso appropriate strategie di comunicazione;
  • essere un interlocutore privilegiato di Enti Pubblici, Privati, Associazioni rispetto alle problematiche connesse allo stress traumatico;
  • coordinare formazione e training nell’ambito dello stress traumatico anche a livello internazionale contribuendo al conseguimento del Certificato Europeo in Psicotraumatologia tramite l’organizzazione di workshop;
  • promuovere la ricerca e le pubblicazioni scientifiche nell’ambito del settore;
  • coordinare le iniziative a livello nazionale e le relazioni con la Società Europea di riferimento (ESTSS).

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

  • promuovere ed organizzare convegni, seminari, eventi formativi, dibattiti, anche aperti al pubblico;
  • editare con qualsivoglia mezzo o supporto gli sviluppi teorici e applicativi legati al trauma psicologico;
  • collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e/o privati, italiani o stranieri, che perseguono scopi analoghi, affini e/o complementari ai propri;
  • istituire ed organizzare gruppi di lavoro per l’accreditamento e l’aggiornamento professionale, avvalendosi della cooperazione di esponenti del mondo culturale, politico, scientifico, universitario, imprenditoriale, sindacale, artistico e religioso.

Essa potrà altresì svolgere tutte quelle attività che possano essere di supporto a quelle sopra enunciate purchè svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge e segnatamente a quelle contenute nel D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni.

 

  • ARTICOLO 4 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Posso entrare a far parte dell’Associazione coloro che ne condividono gli scopi e gli obiettivi e che siano interessati alla realizzazione delle finalità sopra enunciate.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari
  • Soci Onorari

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione e di ogni altro contributo sia richiesto dall’Associazione.

Sono Soci Onorari coloro che, per i particolari meriti scientifici nell’ambito dello studio dello stress traumatico, vengono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Il numero di soci onorari non può essere superiore a tre.

Gli associati, a prescindere dalle categorie di appartenenza, hanno parità di diritti, ivi compreso – se maggiorenni – il diritto di voto.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di recesso dell’associato.

Possono entrare a far parte dell’Associazione coloro la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e abbiano effettuato il versamento della quota di iscrizione, nell’importo che verrà determinato, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

L’esercizio dei diritti degli associati e la partecipazione all’attività dell’Associazione sono subordinati al regolare versamento della quota annuale di contribuzione e di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell’Associazione salvo il diritto, se assenti o dissenzienti, di impugnazione se contrarie allo statuto o estranee ai fini dell’Associazione.

 

  • ARTICOLO 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere effettuata mediante presentazione all’Associazione del modulo di iscrizione, regolarmente compilato e sottoscritto. Il Consiglio Direttivo delibera entro trenta giorni dalla presentazione (o dal ricevimento) della domanda, a maggioranza assoluta, con obbligo di motivazione in caso di rigetto.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, Il Consiglio ne effettuerà comunicazione al richiedente che sarà tenuto al tempestivo versamento della quota di iscrizione cui è subordinata l’ammissione e il rilascio della tessera associativa.

Tutti gli associati ammessi e in regola con il pagamento della quota associativa verranno iscritti nel Libro degli Associati.

Il domicilio di ciascun associato, per quanto riguarda i rapporti con l’Associazione, è quello comunicato all’atto dell’ammissione o successivamente per iscritto.

 

  • ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte della persona fisica, estinzione o mutamento dello scopo della persona giuridica, recesso o esclusione.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso comunicato dopo la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno e di ogni eventuale arretrato.

L’esclusione è pronunciata dall’assemblea nei confronti dell’associato che:

  • permanga moroso nel versamento della quota associativa nonostante formale invio di due solleciti di pagamento;
  • non ottemperi alle norme contenute nel presente statuto e, ove adottati, a quelle contenute nei Regolamenti;
  • si trovi in stato di interdizione o inabilitazione all’esercizio della professione, se professionista iscritto al relativo Ordine, sia stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

A cura del Presidente del Consiglio Direttivo, la deliberazione di esclusione deve essere comunicata all’associato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla sua adozione.

La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall’associato innanzi all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati, a qualsiasi titolo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

 

  • ARTICOLO 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai contributi annuali degli associati quali verranno richiesti con apposita delibera del Consiglio Direttivo;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno, a qualsiasi titolo, di proprietà dell’Associazione.

Il patrimonio è indivisibile.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote di iscrizione;
  • dalle quote annuali di associazione;
  • dalle contribuzioni degli associati, di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, nonché dalle contribuzioni dell’Unione Europea o di altri organismi nazionali e internazionali;
  • da donazioni e lasciti testamentari;
  • da qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell’Associazione, sia all’atto del suo scioglimento salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

 

  • ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo, che nomina tra i suoi membri:
    • Presidente
    • Vice-presidente;
    • Collegio dei Revisori;
    • Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali spetterà soltanto il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

 

  • ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in possesso dei requisiti di legge e in regola con il versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto.

Il socio ha diritto al voto qualunque sia l’oggetto della deliberazione assembleare.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle relative alla loro responsabilità.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta.

Ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati con deleghe separate per ognuno di essi. In nessun caso la delega può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o ai Revisori dei Conti, ove nominati, e ai candidati a ricoprire la carica di consiglieri in caso di rinnovo del Consiglio.

L’assemblea è convocata anche fuori della sede dell’Associazione, purché nei Paesi dell’Unione Europea, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea dovrà essere convocata anche tutte le volte che la legge lo richieda, il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà degli associati, ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori ove nominato.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o consegnato a mano a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza ovvero, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica purché sia assicurata la prova dell’avvenuto ricevimento e tale sistema trovi riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l’ora fissati per l’adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Sono comunque valide, anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti gli associati e l’intero Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria:

  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • approva il bilancio d’esercizio;
  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  • delibera sull’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
  • nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove lo ritenga o sia previsto per legge;
  • delibera sul rimborso delle spese da liquidare agli organi dell’Associazione;
  • determina gli indirizzi generali dell’Associazione;
  • delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sull’adozione e sulla modifica di eventuali regolamenti dell’Associazione, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente nomina dei liquidatori, determinandone i poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice-presidente, o dal Consigliere più anziano. In caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi, l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’Assemblea.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto.

L’assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione, occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto.

Per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell’art.21 c.c..

Le deliberazioni dell’assemblea dovranno constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario generale e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell’assemblea lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da Notaio da lui designato. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro verbali e assemblee e resterà a disposizione degli associati unitamente agli eventuali allegati.

Le riunioni dell’assemblea potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

Sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nel rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e di parità di trattamento, e vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo (che è il luogo ove l’assemblea dovrà essere convocata), ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante affinché sia possibile la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

 

  • ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove soci nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili al massimo per due volte consecutive.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice-presidente, nonché ove ritenga, un Segretario ed un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri si farà luogo alla cooptazione. I consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva assemblea che delibererà circa la loro conferma o sostituzione.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, dovrà essere convocata senza indugio l’assemblea che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non presenzino a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori della sede dell’Associazione purché in Italia, a cura del Presidente, almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnarsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza a ciascun consigliere e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e purchè sia intervenuto il Presidente o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, il Vice-presidente. In nessun caso è ammesso il conferimento di delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni dei Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da trascrivere su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Il Consiglio è comunque validamente riunito, anche se non ritualmente convocato, ove siano presenti tutti i suoi membri.

Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che:

  • sia consentito al Presidente della riunione , anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità w la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nel rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e di parità di trattamento;
  • vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario affinché sia possibile la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare, il Consiglio:

  • delibera sull’ammissione di nuovi associati;
  • determina l’ammontare annuo della quota associativa;
  • redige il bilancio di esercizio dell’Associazione, con la relazione annuale sulla gestione;
  • delibera sulla convocazione dell’assemblea;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • nomina il Presidente e il Vice-presidente;
  • nomina il Segretario Generale e il Tesoriere;
  • cura la redazione degli eventuali Regolamenti dell’Associazione;
  • elabora i programmi dell’Associazione e ne cura la realizzazione;
  • costituisce commissioni di lavoro con funzioni consultive per attivare particolari iniziative, composte anche da estranei all’Associazione e presiedute da uno o più dei suoi membri con specifiche competenze in materia;
  • amministra il patrimonio dell’Associazione;
  • delibera sull’accettazione di donazione e lasciti testamentari;
  • delibera sugli acquisti e sugli impegni di spesa;
  • assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n.460.

il Consiglio Direttivo potrà delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.

Nei limiti della delega i consiglieri avranno la rappresentanza dell’Associazione, con firma libera e disgiunta di fronte ai terzi ed in giudizio e con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

 

  • ARTICOLO 11 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, il Segretario generale ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative e resistere alle stesse, con potere di transigere e conciliare, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all’uopo avvocati e procuratori.

Convoca e presiede le adunanze dell’assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega di volta in volta.

Nei casi di urgenza può assumere determinazioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

 

  • ARTICOLO 12 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale collabora con il Consiglio Direttivo e con il suo Presidente; redige i verbali delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, li sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri dell’Associazione.

 

  • ARTICOLO 13 – TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli assegni tratti da conti correnti intestati all’Associazione dovranno essere firmati dal Presidente o da un Consigliere a ciò delegato, mentre la documentazione a supporto dovrà essere controfirmata, oltre che dal Presidente, anche dal Tesoriere.

Il Tesoriere provvede altresì al deposito delle somme e dei valori dell’Associazione presso le Banche indicate dal Consiglio Direttivo; cura la tenuta della contabilità dell’Associazione, conservando la documentazione relativa; redige rapporti finanziari semestrali da sottoporre al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

  • ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo sulla gestione e sulla contabilità dell’Associazione potrà essere affidato, qualora la legge o l’assemblea lo preveda, ad un Collegio di revisori composto da tre membri, nominati dall’assemblea tra i non soci iscritti nel Registro dei Revisori contabili. La qualità di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’ambito dell’Associazione.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Con procedura analoga a quella enunciata sono nominati ogni tre anni tre Probiviri due dei quali saranno selezionati all’interno del Consiglio Direttivo della ESTSS.

Al Collegio dei Revisori compete in particolare la verifica della contabilità, ivi compresi i registri di cassa, banche ed inventario; il controllo dei rendiconti semestrali, annuali e dei bilanci. Il Collegio dei Revisori dovrà redigere le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’assemblea in sede di approvazione.

Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

  • ARTICOLO 15 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’assemblea potrà essere convocata per l’approvazione dei bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio dovrà essere, altresì, sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all’assemblea.

Nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio dovranno essere osservate le vigenti disposizioni in materia di enti non profit.

 

  • ARTICOLO 16 – LIBRI SOCIALI

L’Associazione deve tenere:

  • il libro degli associati;
  • il libro verbali del Consiglio Direttivo;
  • il libro verbali dell’Assemblea degli Associati;
  • i libri delle scritture contabili, quali prescritti dal D.Lgs. 460/97.

 

  • ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di impossibilità di funzionamento dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’Autorità competente la nomina del/dei liquidatori.

 

  • ARTICOLO 18 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque dubbio o divergenza dovesse insorgere tra gli associati o tra essi e l’Associazione in ordine al rapporto associativo ed esse controversie siano suscettibili di compromessi in arbitri, dovranno essere deferite inappellabilmente ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati, entro quaranta giorni dalla richiesta fattane dalla parte più diligente, a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l’Associazione.

La determinazione del Collegio Arbitrale verrà formulata a maggioranza entro novanta giorni dalla sua nomina senza formalità di procedura.

La sua determinazione sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d’ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

 

  • ARTICOLO 19 – DEROGHE

In deroga a quanto previsto dal presente statuto, il primo Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Associazione così come il Vice Presidente e il Segretario Generale saranno nominati nell’atto costitutivo.

 

  • ARTICOLO 20 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia e, qualora suscettibili di recepimento perché conformi alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme contenute nel Regolamento della Società Europea (ESTSS) da adottarsi dall’assemblea degli associati.